Rifiuti: la responsabilità del trasportatore

“Il trasportatore deve considerarsi un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua complete ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale.” È quanto stabilito nella Sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza 9 aprile 2013, n. 16209, che  si è pronunciata su un trasporto di rifiuti non pericolosi conferiti ad un impianto non autorizzato alla ricezione.

Nella fattispecie si trattava di un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in difformità a quanto prescritto dal dispositivo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali , conferendo gli stessi presso lo stabilimento di una società non autorizzata alla gestione.  Era stato osservato, inoltre, che il produttore dei rifiuti aveva consegnato al trasportatore il formulario identificativo (F.I.R.) completo in ogni sua parte, ivi compresa quella concernente l’autorizzazione in capo al destinatario sulla quale aveva fatto incolpevolmente affidamento.

La Cassazione, annullando senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, ha affermato che “In effetti è evidente che non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell’incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività  svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà”.

“È indubbio che la verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare dell’Impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l’inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame”.

Si allega il testo della sentenza tratto da: lexambiente.it

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