Autotrasporto: polizze vettoriali valide in via transitoria per dimostrazione idoneità finanziaria

La Direzione Generale per il Trasporto Stradale fornisce indicazioni alle  Province in merito al requisito della idoneità finanziaria previsto dal Regolamento CE 1071/2009.

In particolare si chiarisce che la polizza cosiddetta “vettoriale”* NON ha una completa corrispondenza con i requisiti  fissati dalla normativa UE.

La Direzione Generale ritiene che in via assolutamente transitoria, in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese operanti nel settore assicurativo, si possa consentire la dimostrazione del requisito in oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale.

Il ministero chiarisce ulteriormente che le polizze di seguito riportate non possono essere accettate, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria:

-        polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell’attestazione stessa;

-        fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

-        polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall’art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209;

-        fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;

-        garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d’Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

* la polizza che per la Legge 450/1985  il vettore sottoscrive con una compagnia, che lo espone di fatto ad una risarcibilità, generica e forfettaria, di massimo 1,00 euro per chilogrammo trasportato.

Dimostrazione_requisito_idoneita_finanziaria